TITOLO III — DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

Art. 43. (Domicilio e residenza).

Il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44. (Trasferimento della residenza e del domicilio).

Il trasferimento della residenza non puo' essere opposto ai terzi di buona fede, se non e' stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si e' fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e' stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 45.

Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. ((45))

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 46. (Sede delle persone giuridiche).

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e' stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro e' diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Art. 47. (Elezione di domicilio).

Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

来源:意大利官方法律文本门户 Normattiva(normattiva.it)发布的 Akoma Ntoso 结构化文本,Codice civile — R.D. 16 marzo 1942, n. 262(LIBRO PRIMO — DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA)。逐字收录原文,未作修改。依意大利《著作权法》(L. 633/1941)第 5 条,法律与官方文本不受著作权保护。