TITOLO II — DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

Art. 565.

Categorie dei successibili.

Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti ((...)), agli ascendenti ((...)), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. (48a) (73)

CAPO I — Della successione dello Stato

Art. 566. (( Successione dei figli ))

(( Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. ))

Art. 567. (( Successione dei figli adottivi ))

((Ai figli sono equiparati gli adottivi)).

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

Art. 568. (Successione dei genitori).

A colui che muore senza lasciare prole, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569. (Successione degli ascendenti).

A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.

Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.

Art. 570. (Successione dei fratelli e delle sorelle).

A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero' la meta' della quota che conseguono i germani.

Art. 571. ((Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.))

((Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta'.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della meta' in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro)).

Art. 572. (Successione di altri parenti).

Se alcuno muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Art. 573. (Successione dei figli).

Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.(40)((223))

Art. 574. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 575. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 576. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 577. (Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore).

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.(15)((40))

Art. 578. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 579. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 580.

Diritti dei figli non riconoscibili.

Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (40) ((223))

Art. 581.

Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli ((...)), il coniuge ha diritto alla meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.(216) --------------- AGGIONRAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 582.

Concorso del coniuge con ascendenti ((...)), fratelli e sorelle.

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti ((...)) o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita'.

Art. 583.

Successione del solo coniuge.

In mancanza di figli ((...)), di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.(216)

Art. 584. ((Successione del coniuge putativo.))

((Quando il matrimonio e' stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresi' la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli e' pero' escluso dalla successione, quando la persona della cui eredita' si tratta e' legata da valido matrimonio al momento della morte)).

Art. 585. ((Successione del coniuge separato.))

((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548)).

Art. 586. (Acquisto dei beni da parte dello Stato).

In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

来源:意大利官方法律文本门户 Normattiva(normattiva.it)发布的 Akoma Ntoso 结构化文本,Codice civile — R.D. 16 marzo 1942, n. 262(LIBRO SECONDO — DELLE SUCCESSIONI)。逐字收录原文,未作修改。依意大利《著作权法》(L. 633/1941)第 5 条,法律与官方文本不受著作权保护。