TITOLO NONO — DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME

CAPO I — Dei delitti contro la libertà sessuale

CAPO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66

Art. 519. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 520. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 521. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 522. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 523. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 524. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 525. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 526. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

CAPO II — Delle offese al pudore e all'onore sessuale

Art. 527. (Atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000)).

((Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.)) se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

Art. 528. (Pubblicazioni e spettacoli osceni)

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000)).

((Alla stessa sanzione)) soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

((Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103)) a chi:

1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2° da' pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenita'.

Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso nonostante il divieto dell'Autorita'.

Art. 529. (Atti e oggetti osceni: nozione)

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Art. 530. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 531. ((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))

Art. 532. ((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))

Art. 533. ((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))

Art. 534. ((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))

Art. 535. ((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))

Art. 536. ((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))

Art. 537. (Tratta di donne e di minori commessa all'estero)

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

Art. 538. (Misura di sicurezza)

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 puo' essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva e' sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

CAPO III — Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 539. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 540. (Rapporto di parentela)

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del matrimonio)) e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio)).

Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio)) e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Art. 541. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 542. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 543. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Art. 544. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))

来源:意大利官方法律文本门户 Normattiva(normattiva.it)发布的 Akoma Ntoso 结构化文本,Codice penale — R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398(LIBRO SECONDO — DEI DELITTI IN PARTICOLARE)。逐字收录原文,未作修改。依意大利《著作权法》(L. 633/1941)第 5 条,法律与官方文本不受著作权保护。