TITOLO SECONDO — DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 731. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123))

Art. 732. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))

Art. 733. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

((20))

Art. 733 bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 2026, N. 81))

Art. 734. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

((20))

Art. 734 bis. (Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale).

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, ((600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,)) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi.

来源:意大利官方法律文本门户 Normattiva(normattiva.it)发布的 Akoma Ntoso 结构化文本,Codice penale — R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398(LIBRO TERZO — DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE)。逐字收录原文,未作修改。依意大利《著作权法》(L. 633/1941)第 5 条,法律与官方文本不受著作权保护。